Con una recente ordinanza (Cassazione civile sez. II – 13/12/2023, n. 34883), la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le dazioni effettuate da un coniuge nei confronti dell’altro, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili poiché, in assenza di prova contraria, si presumono effettuate per i “bisogni della famiglia” .
Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – con l’ordinanza n. 16993 del 14/06/2023, in tema di comunione de residuo e proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi.